Il caso Ferragni. Quando la beneficienza diventa marketing

Il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni ha avuto origine alla fine del 2023, quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta su delle campagne promozionali legate a prodotti alimentari, nello specifico pandori, associati a iniziative benefiche.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha sollevato il caso rendendo noto come un’operazione commerciale fosse stata mascherata da attività benefica, con un inchiesta sulla beneficenza opaca che prende il nome di “Pandoro – gate“. Con il libro Il vaso di Pandoro, ha analizzato la caduta reputazionale di Chiara Ferragni.

Nel dicembre 2023 è stato adottato il provvedimento con cui l’Antitrust ha accertato possibili profili di scorrettezza nella comunicazione commerciale.

Il messaggio difuso al pubblico lasciava intendere che l’acquisto dei prodotti contribuisse direttamente a finanziare una donazione destinata all’acquisto di unmacchinario innovativo per l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria è emerso che questo contributo era stato già determinato in precedenza e non variava in base alle vendite.

Questo elemento ha posto al centro della vicenda il tema della corretta informazione al consumatore.

Con il provvedimento conclusivo adottato alla fine del 2023, l’Antitrust ha qualifcato questo tipo di comunicazione come pratica commerciale ingannevole, fattispeciedisciplinata dagli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

Nello specifico l’art. 21 definisce azioni ingannevoli quelle pratiche contenenti informazioni non rispondenti al vero o che possono in qualsiasi modo indurre in errore il consumatore medio riguardo l’esistenza o la natura del prodotto, le sue caratteristiche principali, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato…

L’art. 22 è invece dedicato alle omissioni ingannevoli, riguardanti informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e che inducono il consumatore medio adassumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

La valutazione dell’Autorità si è incentrata sulla capacità della comunicazione di influenzare il comportamento del consumatore medio, suggerendo la finalità solidaristica e omettendo che le vendite del pandoro non avrebbero minimamente influenzato l’entità della donazione.

La decisione ha comportato l’irrogazione di sanzioni economiche pari a un ammontare di 1,075milioni di euro e ha ribadito un principio ormai consolidato: l’ingannevolezza può derivare anche da omissioni o da una presentazione non suficientemente chiara delle informazioni, senza che sia necessaria una falsità esplicita.

Pur trattandosi di un provvedimento amministrativo e non di una sentenza, ladecisione assume un rilievo molto significativo. Essa conferma un’interpretazione ampia degli obblighi di trasparenza, soprattutto nei casi dove la comunicazione richiama finalità benefiche, che incidono in modo particolare sulle scelte dei consumatori.

Inoltre, il caso chiarisce come anche gli influencer debbano essere considerati operatori professionali, soggetti quindi alle stesse regole previste per la pubblicità tradizionale.

Oltre al provvedimento amministrativo vi era un’ipotesi iniziale di truffa aggravata dalla “minorata difesa”

Durante il processo il giudice ha escluso l’aggravante, dichiarando che i follower non sono seguaci di una setta e che il mezzo digitale non impedisce al consumatore di valutare l’acquisto, mentre le denunce sono state ritirate dopo una donazione alle associazioni dei consumatori di oltre 1,2 milioni di euro.

Senza denunce e caduta l’aggravante, il processo non poteva legalmente continuare e l’influencer è stata prosciolta.

A distanza di mesi, e con la vicenda ormai definita sul piano amministrativo, il caso Ferragni resta un punto di riferimento nel dibattito giuridico.

Non solo per l’attenzione mediatica che ha ricevuto nel biennio 2023/24, ma soprattutto per i valori che ha contribuito ad evidenziare.

In un contesto in cui la comunicazione commerciale fa leva sulle emozioni dei consumatori e sui messaggi legati alla solidarietà, la trasparenza non è soltanto un obbligo di legge: è una condizione necessaria alla protezione del consumatore.