Il profilo giuridico dell’adozione

Come riporta Il Sole 24 ore, oggi in Italia si adotta molto meno di qualche decennio fa: nei primi sei mesi del 2024 sono state solo poco più di duecento le adozioni internazionali concluse. La stampa, e ancor più copiosamente il web, si occupa diffusamente di questa tematica, pertanto è opportuno analizzarne la natura giuridica e i dettagli avulsi alla conoscenza comune, per evitare di cadere facilmente in errore.

L’adozione è un istituto giuridico che permette di stabilire un legame di filiazione tra persone che non sono unite da un vincolo biologico di parentela, in particolare si sostanzia in un procedimento legale mediante il quale una coppia o una singola persona, come a breve si dirà, assume i diritti e i doveri della figura genitoriale nei confronti di un’altro soggetto: si instaura pertanto un rapporto giuridico tra adottante e un adottato.

Un dettaglio non di poco conto riguarda il fatto che mentre la filiazione adottiva di maggiorenni, disciplinata dal Codice civile (dagli articoli 291 – 314), ha finalità prevalentemente patrimoniali, unite a quelle affettive, l’adozione di minori agisce in una sfera nettamente più delicata in cui vi è al centro della scena un minore che versa in uno stato di abbandono morale e materiale. In presenza di simili circostanze l’ordinamento giuridico ha quindi l’impellente responsabilità di assicurare lo sviluppo psicofisico e affettivo del minore, garantendo un rapporto genitoriale stabile e duraturo. 

Come si evince dalla legge n. 184/1983, successivamente modificata dalla legge n. 149/2001, l’assunzione della genitorialità comporta effetti determinanti nella sfera giuridica dei soggetti cui si riferisce: interrompe ogni legame giuridico con la famiglia d’origine dell’adottato (salvo eccezioni, come i casi particolari previsti dalla giurisprudenza); l’adottato assume il cognome del nuovo nucleo familiare e diventa a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, acquisendo diritti successori equivalenti a quelli di un figlio biologico.

La questione cruciale della disciplina in esame, tuttavia, concerne l’iter per diventare adottante poiché risulta ancor oggi un’impresa di non lieve entità, tanto per una coppia quanto per un singolo individuo. In particolare, per riguarda le coppie queste devono obbligatoriamente soddisfare una serie di requisiti imprescindibili previsti dall’art. 7 della legge 184/1983: un vincolo matrimoniale da almeno tre anni; una stabilità affettiva inconfutabilmente comprovata e stabilità psicologica; capacità educative; condizioni economiche e impegno provato a prendersi cura del minore. All’interno del medesimo articolo è inoltre specificato che il minore di età non inferiore a quattordici anni  può essere adottato solo in seguito all’esplicita manifestazione del suo consenso all’adozione.

Naturalmente, come si evince dall’art. 44 della stessa legge, l’adozione di minori stranieri può essere realizzata solo se le leggi del Paese d’origine lo consentono. In siffatta ipotesi l’adozione internazionale deve rispettare anche il contenuto degli accordi internazionali in materia, tra cui la Convenzione dell’Aja del 1986.

Quanto agli individui privi di coniugio, questi possono procedere all’adozione solo nelle ipotesi delineate dall’articolo appena menzionato:

  • se il minore è orfano e l’adottante ha con lui un legame affettivo – come un parente, fino al sesto grado – pertanto l’interesse superiore dell’adozione è proprio del l’adottato;
  • se è impossibile trovare una coppia idonea che rispetti tutti i requisiti;
  • se il genitore adottivo è il coniuge del genitore del minore – è il caso dell’adozione del figlio del partner;
  • se il minore presenta disabilità o altre particolari difficoltà.

La procedura di adozione si avvia con la presentazione della domanda presso il Tribunale per i minorenni seguita dalla valutazione della sua idoneità da parte dei servizi sociali. Successivamente si svolge la fase di affidamento preadottivo, per arrivare infine alla sentenza di adozione, la quale è irrevocabile, salvo che in presenza di dolo o frode. 

In apparenza, il processo sommariamente menzionato può apparire semplice e celere, ma la realtà si rivela ben più ardua, soprattutto per chi, col cuore pieno d’amore, non vede l’ora di accogliere in casa un’anima fragile di cui prendersi cura.