Aldo Braibanti fu un intellettuale, partigiano, scrittore e drammaturgo italiano. Annoverato tra le personalità più importanti del secolo scorso, da Carmelo Bene sarà definito ‘‘Uno dei tanti petali di questo fiore marcito che è l’Italia’’.
Dal 1968 una sentenza legherà la sua vita all’ormai dichiarato incostituzionale articolo 603 del Codice penale, sul reato di plagio, che punisce chi sottopone persone al proprio potere riducendole in totale stato di soggezione.
La storia artistica di Aldo Braibanti ha inizio nel suo paese natio, Castell’Arquato, dove raccoglie attorno a sé un cenacolo culturale di giovani e dà vita ad un laboratorio d’arte presso il Torrione Farnese.
Si trasferisce a Roma nel 1962. Lo segue Giovanni Sanfratello, ventitreenne dimostratosi sin dall’inizio particolarmente interessato alle idee sociali, politiche e culturali dell’artista e fra i due si instaurerà una relazione. Seguendo il poeta, Giovanni decide di lasciare gli studi di medicina e dedicarsi alla pittura.
Il giovane l’aveva seguito anche e soprattutto perché, come dichiarato da Braibanti, così ‘‘Poteva difendersi meglio dalle pressioni assurde del padre, dovute a ragioni religiose, ideologiche e politiche. I Sanfratello erano ultraconservatori, cattolici e tra i più fascisti, e non riuscivano ad accettare che il loro figlio potesse scegliere una vita tanto diversa dalla loro’’.
L’accusa di plagio giunge nel 1964. Per Ippolito Sanfratello, padre di Giovanni, Braibanti ha spinto suo figlio ad allontanarsi dalla famiglia, gli ha imposto i suoi principi e l’ha inibito da ogni autonoma iniziativa.
In realtà ciò che Ippolito intendeva perseguire era la relazione omosessuale tra i due.
Dopo l’arresto del poeta, Giovanni viene internato per quindici mesi nel manicomio di Verona dove è sottoposto a elettroshock e shock insulinici per ‘‘curare’’ la sua omosessualità; dimesso, deve osservare clausole che vanno dal domicilio obbligatorio in casa dei genitori al divieto di leggere libri che hanno meno di cento anni.
Giovanni nel corso del processo difende sempre Braibanti, affermando di ‘‘non essere stato soggiogato’’. Alle sue parole non viene dato alcun peso e il pubblico ministero definirà il ragazzo ‘‘un malato, e la sua malattia aveva un nome: Aldo Braibanti, quando appare lui tutto è buio’’.
Si considerano rilevanti invece le dichiarazioni di Piercarlo Toscani, ragazzo con cui il poeta aveva fatto alcuni viaggi per l’Italia. Dice che ‘‘il Braibanti aveva tentato di introdursi nella mia mente con le sue idee politiche, cioè comunismo in nome di una libertà superiore e ateismo […] cominciò ad impedirmi le letture di svago a me usuali […] tali impedimenti non erano su basi di una prepotenza esteriore, ma sulla base di una prepotenza interiore, intellettuale, che è molto più forte dell’altra’’.
Dopo quattro anni di processo, Braibanti è condannato a nove anni di reclusione, divenuti quattro in appello, confermati in Cassazione; poiché fu partigiano gli vengono inoltre scontati due anni.
Dalla sentenza emerge che ‘‘il Braibanti non solo esercitava ormai un dominio sulla sfera psichica del ragazzo, non solo gli aveva annientato ogni potere di libera determinazione, ma lo sfruttava anche fisicamente perché, essendo omosessuale, gli impone di subire gli sfoghi dei suoi istinti contro natura’’.
Questa è la prima e ultima volta che l’articolo 603 del Codice penale trova applicazione.
Il caso Braibanti, sia nella dottrina sia all’esterno, darà inizio ad un lungo dibattito sul valore del sopracitato articolo: la condanna aveva in effetti scosso le coscienze sociali e anche giuridiche del paese, rendendo palese le difficoltà di dare a questo delitto una lettura, se non univoca, almeno coerente.
Sarà la Corte costituzionale a mettere il definitivo punto alla questione quando, con la sentenza del 9 aprile 1981 n. 96, affermerà l’incompatibilità intercorrente tra l’articolo 603 del Codice penale e l’articolo 25 comma 2 della Costituzione, sul principio di tipicità della norma penale.
Secondo la Corte la determinatezza di una fattispecie incriminatrice non attiene solo alla formulazione linguistica, ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato.
‘‘La formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata’’, la Corte costituzionale dunque mostra come l’indeterminatezza della norma, l’impossibilità di attribuirle un significato oggettivo rendono la sua applicazione del tutto arbitraria e, dunque, non compatibile con il dettato costituzionale.
Nel 2022 le peripezie di Braibanti sono state raccontate da Gianni Amelio nel film ‘Il signore delle formiche’ e ancora oggi, a decenni dalla condanna e dall’incostituzionalità, riecheggia l’eco di quell’ingiustizia, non solo dalle parole di Aldo Braibanti, ma da quelle di tutti coloro i quali presero le sue parti, da Pasolini a Moravia, da Morante a Pannella: perché la giustizia italiana non si trovi più a dover fare i conti con la discriminazione e l’intolleranza e non debba più essere sacrificata sull’altare dell’arretratezza.

