La riabilitazione carceraria è trattata all’art. 27 co.3 della Costituzione italiana il quale sancisce il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la finalità di rieducazione del condannato.
A seguito della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario in carcere possono essere svolte, su autorizzazione della direzione, attività artistiche, intellettuali o artigianali nonché prestazioni di lavoro a domicilio per ditte esterne.
Il lavoro non ha carattere afflittivo ed è remunerato, anche se di norma è possibile anche prestare attività a titolo gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività.
La stessa legge prevede inoltre la possibilità di ricevere assistenza post-penitenziaria o affidamento in prova al servizio sociale.
Oltre ai principi costituzionali e la legge sopra citata, non mancano le nuove iniziative legislative.
Il decreto “carcere sicuro” emanato a luglio 2024 approvato il 7 Agosto successivo comprende interventi in materia di liberazione anticipata e in merito al corpo di Polizia Penitenziaria come la previsione di ulteriori assunzioni.
Nonostante questo la situazione odierna nel nostro Paese lascia spazio a riflessioni.
Ad oggi il tasso di sovraffollamento in Italia è pari al 120% e si contano quasi 60 suicidi quest’anno, escludendo i casi di detenuti morti rifiutando l’alimentazione.
Riuscirà mai il sistema ad essere pienamente efficace?