Il 22 e 23 marzo scorsi milioni di italiani si sono recati alle urne per esprimersi
negativamente sulla riforma costituzionale che aveva tra i diversi obiettivi la separazione
delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri. L’esito ha visto la maggioranza dei votanti
respingere la proposta. Va considerato, inoltre, che per la validità del voto non aveva alcuna
importanza quanti elettori andassero effettivamente a votare. Infatti, come previsto dall’art.
138 della nostra Costituzione, si tratta di una fase eventuale che si inserisce all’interno del
procedimento di modifica della Legge fondamentale. Quando il Parlamento approva una
riforma costituzionale, ma nella seconda votazione non raggiunge la maggioranza qualificata
dei due terzi, l’iter parlamentare si interrompe e parola viene data al popolo chiamato ad
esprimersi a favore o meno.
Le regole cambiano con il referendum abrogativo previsto dall’art 75 della nostra
Costituzione. Essa affida ai cittadini un potere immenso: quello di abrogare una legge dello
Stato. Il referendum abrogativo, infatti, è il più alto strumento di democrazia diretta del
nostro ordinamento, ma il suo percorso è tutt’altro che semplice e nasconde un iter rigoroso.
A differenza di quello costituzionale, il percorso del referendum abrogativo è una vera e
propria corsa ad ostacoli giuridica il cui scoglio principale è proprio il quorum. Inoltre, questa
tipologia di referendum prevede limiti di ammissibilità rigorosi: la Costituzione vieta
espressamente di sottoporre a referendum le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia
e indulto, o l’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
La nostra Costituzione prevede diverse tipologie di referendum, ognuna delle quali presenta
caratteristiche ben precise.
Oltre a quelli abrogativi e costituzionali, esistono i referendum territoriali, necessari per
decisioni di forte impatto geografico, come la fusione di regioni o spostamento di province e
comuni. A livello nazionale, invece, abbiamo il raro referendum consultivo: un sondaggio
istituzionale non vincolante per il quale è necessaria un’apposita legge costituzionale una
tantum.
Scendendo a livello locale, gli enti hanno a disposizione i referendum regionali e comunali
regolati dai rispettivi statuti che possono essere consultivi, propositivi o abrogativi su materie
di competenza strettamente locale.
Il referendum, dunque, funziona davvero, ma solo all’interno dei confini ben definiti che i
padri costituenti saggiamente hanno saputo stabilire come l’ostacolo del quorum e i precisi
limiti di ammissibilità delle materie trattabili. Agisce come un fondamentale correttivo o un
freno d’emergenza, richiedendo ai cittadini non solo la volontà di partecipare, ma anche una
profonda consapevolezza delle regole che tutelano l’equilibrio dello Stato, attribuendo al
popolo stesso un vero e proprio potere.

